mappatura e valutazione delle fibre aerodisperse
le fibre aerodisperse
I materiali in amianto sono stati ampiamente utilizzati e installati fino al 1992 sia in ambito residenziale che commerciale.
E’ quindi responsabilità del proprietario, conduttore o datore di lavoro, verificarne la presenza e provvedere al censimento, mappatura e valutazione del rischio.
Quanto sopra va sempre assolto, come stabilito dell’art. 248 del D. Lgs. 81/08 “Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.”
Supportiamo gli amministratori di condominio nella complessa gestione del problema amianto dall’individuazione, mediante campionamenti e analisi di laboratorio, alla consulenza per la bonifica, passando per la valutazione del rischio espositivo per i condomini e lavoratori e la valutazione dello stato di conservazione.
I nostri tecnici eseguono la valutazione del rischio Amianto, controllano lo stato di conservazione del manufatto e del livello di esposizione alle fibre disperse nell’ambiente, con competenze e maturata esperienza in materia, da tali verifiche si comprende entro quanto intervenire e come, individuando la tecnica di intervento più congrua.
Il Decreto Sicurezza 81/ 2008 (art. 248) infatti stabilisce che non solo è necessario accertare l’eventuale presenza di amianto, ma anche conoscere i livelli di fibre aerodisperse presenti sul posto di lavoro è importante per attivare le misure preventive per la sicurezza dei lavoratori esposti.
Permette inoltre di organizzare il lavoro nel migliore dei modi per ottemperare all’obbligo di valutazione del rischio definito dall’art. 249 del D. Lgs. 81/08.
Il livello di fibre aerodisperse è utile per derogare gli obblighi di utilizzo dei DPI le mascherine respiratori quando si eseguono le attività lavorative ed evitare così la sorveglianza sanitaria.
Lo spirito del legislatore è quello di tutelare la salute del lavoratore evitando che questo possa, a sua insaputa, manipolare o danneggiare l’amianto durante le attività di manutenzione e quindi respirarne le fibre aerodisperse.
Nei condomini, qualora risultasse la presenza di amianto, l’amministratore dovrà integrare la formazione già erogata al lavoratore (quella in ottemperanza agli articoli 36 e 37), con un modulo specifico sull’amianto i cui argomenti da trattare sono indicati negli articoli 257 e 258.
La legge n.257/ 92 ha esteso l’obbligo di mappatura a tutte le realtà costruite fino al 1994, indipendentemente dal sospetto di presenza di amianto.
Il servizio offerto risponde all’esigenza di dover effettuare una mappatura e gestione del rischio amianto, e offre un’assistenza continua al proprietario dell’attività su cui ricadono precisi obblighi e responsabilità.
L’assistenza quindi assicura tutela legale e delle sanzioni amministrative e penali, controllo dello Stato di salubrità ambientale.
Non è semplice accertarsi della presenza di amianto ad occhio nudo o dall’esame del progetto di costruzione, in quanto essa presenta una grande variabilità di tipologie.
Si ritiene quindi necessario predisporre l’inventario dell’amianto per molteplici motivi:
attuazione di procedure di controllo e manutenzione a tutela della salubrità degli ambienti e della salute dei dipendenti.
La valutazione del rischio espositivo per il lavoratore va fatta regolarmente, i materiali sottoposti a deterioramento naturale come le copertura in cemento/amianto soggette agli agenti atmosferici richiedono controlli periodici fatti da personale qualificato per verificare lo stato di degrado nel tempo, e valutare le fibre aerodisperse.
La frequenza dei controlli è generalmente va da 1 anno a 3 anni
l'obbligo di mappatura
La legge n.257/ 92 ha esteso l’obbligo di mappatura a tutte le realtà costruite fino al 1994, indipendentemente dal sospetto di presenza di amianto.
Obbligo di valutazione del rischio
Conoscere i livelli di fibre aerodisperse presenti sul posto di lavoro è importante per attivare le misure preventive per la sicurezza dei lavoratori esposti.
Ambienti e della salute dei dipendenti
Tutela della salubrità degli ambienti e della salute dei dipendenti