Rimozione
amianto friabile e compatto
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Smaltimento amianto
Cantiere di lavoro
Rappresenta tutta l’area utilizzata dai lavoratori durante l’esecuzione delle lavorazioni.
Sono comprese le zone di lavoro, deposito attrezzi, preparazione attrezzature, deposito temporaneo rifiuti.
Decontaminazione del materiale
E’ un’area costituita da almeno tre locali distinti: locale di lavaggio, locale imballaggio e locale stoccaggio provvisorio in attesa di allontanamento.
Tecniche e procedure per eseguire la rimozione
la procedura per la rimozione dell’amianto friabile deve avvenire ad umido con sostanze impregnanti.
Protezione dei lavoratori
Dotazione di specifici Dispositivi di Protezione Individuale necessari al lavoratore per il tipo di mansione svolta a contatto con le fibre di amianto.
Monitoraggio ambientale
Controllo, mediante campionamenti mirati, per individuare una eventuale dispersione di fibre di amianto nelle aree incontaminate.
Certificazione di restituibilità di un locale bonificato
Certificazione che attesta la rispondenza dei locali bonificati ai requisiti di legge
Contattaci senza impegno, sopralluogo e preventivo gratuiti
Domande frequenti – FAQ
Disbrigo delle pratiche burocratiche
– effettuiamo un monitoraggio di stato, ossia di pericolosità.
– successivamente avviamo le pratiche da presentare agli organi di competenza, piano di lavoro per le ASL competenti per territorio, segnalazione certificata di inizio attività per il Comune.
E' necessario affidarsi ad aziende competenti che eseguono i lavori in conformità agli standard legislativi
C’è chi s’improvvisa esperto del settore e chi si propone di lavorare sottocosto.
Le brutte sorprese però, arrivano solo a lavori ultimati (perdite, infiltrazioni, smaltimento non a norma, multe).
Per questo, è necessario affidarsi ad aziende serie, che eseguono i lavori di rimozione e smaltimento dell’amianto e dell’eternit, in conformità agli standard legislativi.
Interventi tempestivi in 24 ore
Siamo Iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali
L’Albo è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97.
E’ costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.
Valutazioni sullo stato di conservazione dell’amianto per sgravio responsabilità amministratori
La normativa di riferimento infatti non sancisce l’obbligo di bonifica “a prescindere”, ma prevede, constatata l’effettiva presenza di amianto, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio e individuare in base agli esiti le azioni possibili. L’obbligo di bonificare scaturisce esclusivamente dalla pericolosità dei manufatti in cemento amianto (MCA) e non dalla mera presenza nella struttura. Tale pericolosità dipende dall’eventuale rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli occupanti e per l’eventuale degrado ambientale connesso con la dispersione di fibre.
E’ per questo che la legge non richiede necessariamente la bonifica ma impone ai proprietari e agli Amministratori dei Condomini la valutazione del possibile rischio con la conseguente individuazione degli interventi attuabili in virtù delle risultanze ottenute.
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Edil Laurentina srl
Giovanna Sinceri
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Giovanna Sinceri
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